Tutelare la sicurezza degli autisti: i tempi di guida e riposo

La sicurezza prima di tutto. Questo sembra essere il leitmotiv con il quale sono state pensate le linee guida del pacchetto mobilità entrato in vigore nel 2020 per gli autisti di mezzi pesanti.

Non fanno eccezione le normative che regolano i tempi di guida, il riposo settimanale autisti e quello giornaliero. Anzi, sono proprio questi alcuni dei temi maggiormente interessati dal nuovo regolamento europeo sulla mobilità.

Il regolamento UE 1054 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 ha dunque modificato il testo di riferimento precedente, ovvero il regolamento (CE) n. 561/2006, portando alcune modifiche interessanti proprio in questo ambito.

Ecco quali sono le modifiche principali.

Le novità del pacchetto mobilità sui tempi di guida autisti

La normativa che fa riferimento ai tempi di guida era già piuttosto completa e articolata. Tuttavia, sono state introdotte delle novità che dovrebbero aumentare la sicurezza degli autisti e migliorare le loro condizioni di viaggio.

Riposo giornaliero e riposo settimanale autisti: che cosa è rimasto invariato

Gli articoli 6, 7 e 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 sono quelli che interessano i tempi di guida, ovvero il riposo giornaliero e il riposo settimanale autisti.

In gran parte le norme incluse in questo regolamento sono rimaste invariate, tuttavia sono state apportate delle modifiche, specialmente all’articolo 8, che hanno portato delle novità importanti da conoscere per non incappare in sanzioni.

  • Così come già avveniva, la guida giornaliera può durare per un periodo di tempo non superiore alle 9 ore. In alcuni casi può essere esteso fino a 10 ore ma ciò può avvenire al massimo due volte in una settimana.
  • Anche il monte ore settimanale rimane invariato: al massimo 56 ore, senza superare le ore indicate nella direttiva 2002/15/CE.
  • Se le ore settimanali possono essere fino a 56, tuttavia in due settimane consecutive non si possono accumulare più di 90 ore di guida totali.
  • Per quanto riguarda i riposi giornalieri, devono essere fatte delle pause di almeno 45 minuti complessivi ogni 4 ore e mezza di guida. Possono tuttavia essere sostituite da una pausa di 15 minuti seguita da una di 30 minuti.
  • Per quanto riguarda la lunghezza delle pause, gli autisti devono aver fatto un nuovo riposo giornaliero entro 24 ore dal termine del precedente. Se la durata è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, si considera come un riposo giornaliero ridotto.
  • I periodi di riposo giornalieri ridotti non possono essere più di tre tra due periodi di riposo settimanale.
  • In caso in cui siano presenti più conducenti, il riposo giornaliero deve essere di almeno 9 ore nell’arco di 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o settimanale.

Tutelare sicurezza - CGT Trucks

Riposi settimanali e giornalieri: che cosa cambia

Chiarito quali siano le normative che rimangono invariate per gli autisti, è necessario capire quali sono, invece, le nuove introduzioni da parte del pacchetto mobilità. In particolare, ciò interessa i trasporti internazionali, nei quali i riposi settimanali possono essere gestiti con maggiore flessibilità rispetto al passato.

  • Così come in passato, anche ora gli autisti durante 2 settimane consecutive di lavoro devono fare almeno due riposi settimanali regolari oppure un riposo regolare e uno ridotto di 24 ore.
  • Tuttavia, se i trasporti sono di tipo internazionale, quindi fuori dal proprio paese, e riguardano le merci, si possono fare anche due riposi ridotti consecutivi. La condizione è che in 4 settimane consecutive, i riposi settimanali ridotti non siano più di due.
  • Ogni riduzione del riposo settimanale va compensata con un periodo di riposo equivalente, che deve essere svolto entro la fine della terza settimana successiva.
  • Infine, come già avveniva, se il riposo settimanale che cade in due settimane, va calcolato solo in una delle due.

Le novità riguardano anche le modalità con cui si possono effettuare i riposi. Se prima dell’emanazione del pacchetto di mobilità si potevano trascorrere anche a bordo camion, ora non è più così.

  • Sono esclusi dalla possibilità di riposo sul camion sia i periodi di riposo settimanale regolari sia quelli di durata superiore a 45 ore che vanno a compensazione di periodi settimanali ridotti. Infatti, il riposo deve essere fatto in un alloggio adeguato, dotato di attrezzature idonee al riposo e di servizi igienici. Le spese sono a carico del datore di lavoro.
  • Inoltre, il datore di lavoro deve dare la possibilità all’autista durante le tratte internazionali di ritornare al proprio paese ogni 4 settimane per poter avere un riposo settimanale regolare o un riposo superiore a 45 ore che compensi uno ridotto. Se sono stati fatti due riposti settimanali ridotti consecutivi, il rientro deve avvenire prima del periodo di riposo compensativo.

I riposi devono essere documentati dall’impresa che li conserva nei locali e li mette a disposizione delle autorità in caso di controlli.

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