Disponibilità dell’autista

Il mestiere dell’autista include, oltre alla conduzione fisica dell’autocarro, una serie di importanti altre attività che hanno lo scopo di migliorare il trasporto in sé.

Indipendentemente dal paese di immatricolazione del veicolo, il regolamento CE 561/2006 è relativo ai tempi di guida e riposo si applica al trasporto su strada in tutta l’Unione europea, tra i paesi dell’UE, la Svizzera e i paesi dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

Questo regolamento (CE 561/2006) definisce e regolamenta le ore di guida del camion. Esso definisce per quanto tempo l’autista possa guidare e quali siano invece i tempi di riposo: la norma si applica agli autisti di autocarri superiori alle 3,5 tonnellate a pieno carico e di autobus con più di nove posti a sedere, compreso il conducente.

Il regolamento CE 561/2006 sulle ore di guida del camion

Secondo il regolamento europeo, ogni autista deve rispettare un limite massimo di ore di guida del camion e osservare un riposo minimo giornaliero e settimanale.

La violazione di queste regole comporta, in caso di controlli, sanzioni pecuniarie a carico dell’autista e decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Il regolamento permette che:

  • ogni autista possa trascorrere un tempo massimo alla guida dell’autocarro, di 9 ore non consecutive al giorno, elevabili a 10, per un massimo di due volte la settimana.
  • In una giornata di lavoro di 9 ore, l’autista deve interrompere la guida dopo 4,5 h e osservare un periodo di riposo minimo di 45 minuti consecutivi, oppure ha la possibilità di effettuare una sosta di 45 minuti totali divisa in un primo intervallo pari 15 minuti, ed il completamento per un minimo di 30 minuti.
  • In una settimana, le ore totali di guida non possono essere più di 56 e su due settimane non possono superare le 90.
  • Nelle 24 ore è possibile fare un riposo di 11 oree 13 ore di impegno lavorativo (riposo regolare), oppure si possono fare due riposi, uno di 3 ore e uno di 9 ore (non invertibili) su 15 ore di impegno (riposo frazionato). Il riposo di 9 ore è consentito per massimo tre volte a settimana (riposo ridotto).
  • Il cosiddetto tempo di disponibilità deve essere di 13 ore giornaliere oppure 15 per un massimo di 2 volte la settimana. Inoltre, include le 9 o 10 ore di guida più il tempo destinato alle operazioni di carico, di scarico e di attesa.

Paradossalmente possono verificarsi casi in cui, anche non raggiungendo il limite massimo di ore dedicate alla guida, l’autista sia obbligato a osservare il riposo giornaliero per effetto delle attese al carico o scarico. Queste, infatti, vengono considerate ore di lavoro e di conseguenza si vanno a sommare al precedentemente detto tempo di disponibilità.

In questo caso trascorso tale periodo, il conducente deve maturare il tempo di riposo stabilito dalla legge.

Per quanto riguarda il riposo settimanale, il regolamento prevede:

  • una sosta di almeno 45 ore consecutive nel caso in cui la sosta venga effettuata presso il domicilio dell’autista;
  • una sosta riducibile a 24 ore negli altri casi.

Nelle due settimane consecutive la legge prevede due riposi di 45 ore (riposo regolare) oppure un riposo di 45 ore e uno di 24 ore (riposo ridotto). Nella settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione, però, bisogna compensare con un riposo in più di almeno 9 ore.

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Le difficoltà di rispettare la normativa

Nella realtà di tutti i giorni insorgono situazioni di varia natura, che coinvolgono il trasportatore in prima persona ponendolo davanti a situazioni alle volte al limite del rispetto della normativa.

Soprattutto nell’ultimo ventennio a causa la concorrenza sempre più incalzante da parte dei paesi dell’ex Europa dell’est e il continuo aumentare dei costi del carburante e delle autostrade hanno spinto le aziende di trasporto, soprattutto quelle più grandi, a dover comprimere oltremodo le tariffe applicate ai committenti.

Sono anche aumentati i tempi di attesa andando così a ridurre le ore effettive da poter passare alla guida fisica del veicolo.

Quali sono le attività principe dell’autista?

  • condurre il veicolo presso il luogo di carico e scarico;
  • sistemare l’autocarro in modo da poter permettere le operazioni di carico e scarico, ovvero aprire la centina, il tetto del rimorchio, le sponde etc.
  • coprire il carico con attrezzatura idonea fornita dal datore di lavoro, ove previsto.

Le altre attività che spesso l’autista si ritrova a dover fare creano dei limiti nel ottemperare a quello che la regolamentazione richiede sulle ore di guida del camion.

E’ solo da una fattiva e costruttiva collaborazione fra tutte le entità della filiera che questi problemi possono essere risolti.

Con l’introduzione della nuova normativa, il cosiddetto Pacchetto Mobilità Autotrasportatori, sono state inserite delle nuove norme relative ai riposi giornalieri e settimanali autisti per tutelare la sicurezza di chi viaggia. Le abbiamo raccontate nell’articolo Tutelare la sicurezza degli autismi: tempi di guida e riposo.

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