Licenze comunitarie nel trasporto merci: quando servono e come ottenerle

Il trasporto merci internazionale è regolato da normative precise, ma non sempre di facile comprensione. Tra queste, una certa rilevanza è legata alla cosiddetta licenza comunitaria.

La licenza comunitaria è il documento che permette a un vettore di muoversi all’interno dell’Unione Europea e degli Stati che hanno accordi specifici con essa, ed è alla base della libera circolazione dei servizi di trasporto. Capire a chi è richiesta, quali requisiti prevede e come si ottiene è indispensabile per chi si occupa di logistica a livello internazionale.

Che cos’è la licenza comunitaria

La licenza comunitaria è necessaria quando un’impresa effettua trasporti internazionali in conto terzi tra Stati membri dell’Unione Europea. È il documento che consente di svolgere l’attività professionale oltre il territorio nazionale senza dover richiedere autorizzazioni aggiuntive, ed è quindi indispensabile per chi organizza viaggi che collegano più Paesi europei. La stessa necessità si presenta anche nei collegamenti con i Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Svizzera, dove il transito è regolato da accordi specifici: in questi casi il veicolo deve sempre avere a bordo una copia conforme della licenza.

La licenza è inoltre richiesta per i trasporti in regime TIR e per le tratte internazionali verso gli Stati che aderiscono alla Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti. Nei viaggi che prevedono conducenti provenienti da Paesi extra UE o extra SEE, la licenza deve essere accompagnata dall’attestato del conducente, documento che certifica la posizione regolare dell’autista all’interno dell’Unione.

Esistono alcune esenzioni legate alla massa o al tipo di veicolo, ma riguardano casi specifici. Per tutte le imprese che lavorano abitualmente con mezzi di peso superiore alle 2,5[1] tonnellate, la licenza rappresenta il requisito necessario per garantire la piena regolarità dei trasporti internazionali.

Il cabotaggio: che cosa prevede la normativa

Nel trasporto internazionale, riveste un ruolo importante il cosiddetto cabotaggio: con questo termine, infatti, si indica la possibilità di svolgere trasporti nazionali in uno Stato membro diverso da quello in cui l’impresa è stabilita dopo aver completato un viaggio internazionale. Per esempio, un’impresa italiana può svolgere alcune tratte interne in Francia, Spagna o Germania, purché rispetti limiti temporali precisi e abbia la documentazione che dimostra la regolarità del servizio.

È un’attività ammessa solo in seguito a un viaggio internazionale regolare e può essere esercitata per un periodo limitato. La normativa consente fino a tre operazioni nello stesso Paese nell’arco di sette giorni, a condizione che ogni trasporto sia documentato in modo completo, così da poter dimostrare la regolarità del servizio in caso di controllo.

Per svolgere il cabotaggio è sempre necessario possedere la licenza comunitaria, che identifica l’impresa come operatore autorizzato all’attività internazionale. In alcuni casi può essere richiesto anche l’attestato del conducente, ad esempio quando l’autista proviene da Paesi al di fuori dell’Unione o dello Spazio Economico Europeo. La documentazione relativa ai trasporti effettuati deve essere conservata a bordo, perché rappresenta la prova che le operazioni rispettano i limiti temporali e quantitativi previsti dalla legge.

Il cabotaggio può portare vantaggi organizzativi nelle tratte di ritorno o nelle aree in cui il carico è disponibile solo per brevi periodi, ma richiede attenzione alle regole che ne disciplinano l’esercizio. Una gestione accurata delle tempistiche e dei documenti evita sanzioni e consente di operare in modo corretto durante le attività all’interno dei diversi Paesi europei.

Come si ottiene la licenza comunitaria

Per ottenere la licenza comunitaria, un’impresa deve dimostrare di essere abilitata all’esercizio professionale del trasporto su strada e di possedere i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale. Il primo passo è l’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN), che certifica la presenza dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale. All’interno dell’azienda deve essere individuato un gestore dei trasporti con attestato valido anche per l’attività internazionale, requisito indispensabile per operare fuori dal territorio italiano.

L’impresa deve inoltre avere in disponibilità almeno un veicolo o un complesso veicolare con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate, requisito che permette di accedere ai titoli autorizzativi previsti per il traffico internazionale. Una volta verificati tutti gli elementi richiesti, la domanda viene presentata alla Direzione Generale del Trasporto Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che rilascia la licenza con validità quinquennale. È possibile richiedere più copie conformi dello stesso documento, così da dotare ogni veicolo della propria copia a bordo.

Documenti da tenere a bordo

Durante i trasporti internazionali, il veicolo deve avere sempre con sé una copia conforme della licenza comunitaria. È il documento che attesta la legittimità dell’impresa a operare negli Stati membri e consente alle autorità di verificare rapidamente la regolarità del servizio. In alcuni casi, ad esempio quando il conducente proviene da Paesi extra UE o extra SEE, è necessario avere a bordo anche l’attestato del conducente, che certifica la sua posizione rispetto ai requisiti richiesti per lavorare nel territorio europeo.

Nel caso di operazioni di cabotaggio, alla documentazione appena citata si aggiungono i documenti relativi ai singoli trasporti effettuati: dettagli indispensabili per dimostrare che le operazioni rientrano nel limite delle tre tratte consentite nell’arco di sette giorni.

[1] La normativa è stata aggiornata con il Pacchetto Mobilità UE, che ha esteso l’obbligo di licenza comunitaria anche ai veicoli di massa superiore a 2,5 tonnellate (in precedenza fissato oltre le 3,5 tonnellate).

Serve quando un’impresa svolge trasporti internazionali in conto terzi tra Paesi UE, verso gli Stati dello Spazio Economico Europeo e nei transiti regolati con la Svizzera. È richiesta anche per i trasporti in regime TIR e per le tratte internazionali nei Paesi aderenti alla CEMT.

La licenza ha validità quinquennale. Alla scadenza può essere rinnovata, purché l’impresa mantenga i requisiti professionali, finanziari e organizzativi richiesti dalla normativa.

Le esenzioni riguardano alcune categorie di trasporti legati alla massa del veicolo o alla loro natura, come servizi non commerciali o attività di carattere tecnico. Le imprese che operano con mezzi superiori a 3,5 tonnellate in conto terzi rimangono invece tenute al possesso della licenza.

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