Come ottenere la licenza trasporto conto terzi

Per potere diventare un autotrasportatore per conto terzi occorre essere in possesso di requisiti che permettono di ricevere il rilascio da parte delle autorità competenti dell’abilitazione a svolgere questa attività.

Licenza trasporto conto terzi: i requisiti

Il trasporto conto terzi è un tipo particolare di attività di autotrasporti che riguarda le merci appartenenti ad altri soggetti.

Per potersi iscrivere all’albo nazionale degli autotrasportatori è necessario avere l’abilitazione specifica, denominata licenza conto terzi, per ottenere la quale bisogna essere in possesso di requisiti particolari come l’abilitazione professionale, l’onorabilità, la capacità finanziaria e il requisito di stabilimento.

Dopo avere deciso la forma societaria in funzione del volume e della tipologia di lavoro da svolgere, occorre dunque dimostrare all’albo nazionale degli autotrasportatori i requisiti richiesti, dopodiché viene attribuito all’autotrasportatore il numero di iscrizione all’albo.

A seconda della tipologia di mezzi utilizzati i requisiti possono variare:

  • Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate è sufficiente il requisito dell’onorabilità;
  • Per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate e superiori è necessario soddisfare tutti e quattro i requisiti: l’abilitazione professionale, l’onorabilità, la capacità finanziaria e il requisito di stabilimento.

Abilitazione professionale

L’abilitazione professionale si ottiene in modo diverso a seconda del tipo di veicoli:

  • Per i veicoli fino a 3,5 tonnellate è previsto un corso di 74 ore senza esame finale. Alla fine del corso, nel quale le assenze non devono superare il 10% del tempo totale, non c’è un vero e proprio esame che blocca la possibilità di ottenere l’attestato, ma solo un test di controllo. Ogni dieci anni è necessario seguire un corso di aggiornamento.
  • Per i veicoli di peso superiore il corso è di 150 ore, a seguito del quale è richiesto il superamento di un esame finale. Dopodiché il candidato riceverà un attestato che certificherà la sua preparazione in materia di trasporti e che gli permetterà di fatto di operare nel settore come soggetto attivo.

Questo attestato non ha scadenza ed è, ovviamente, a titolo personale.

Il requisito di onorabilità

Il requisito di onorabilità riguarda la condotta del candidato nei confronti della legge ed è un requisito che richiesto anche in altre professioni, per molti incarichi societari, professionali e pubblici.

Nel caso specifico, i testi di legge a cui si fa riferimento sono l’art.6 del Regolamento UE 1071/2009 e l’art. 6 Decreto Dirigenziale n.291 del 25/11/2011 Ministero Infrastrutture e Trasporti.

In base a ciò è necessario che il soggetto:

  • non sia stato dichiarato delinquente abituale;
  • non sia stato interdetto dai pubblici uffici;
  • non abbia riportato condanne penali per reati non colposi con pena detentiva superiore a due anni e sei mesi;
  • non abbia riportato condanne per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso, contrabbando, trasporto abusivo di armi, guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanza stupefacente;
  • non abbia subito sanzione amministrativa per esercizio abusivo della professione o altre condizioni ostative che hanno riferimento diretto all’esercizio della professione.

La capacità finanziaria

La capacità finanziaria è, invece, una attestazione, rilasciata da un soggetto qualificato professionalmente, che certifica il possesso da parte del candidato di determinati mezzi economici. Il candidato deve pertanto dimostrare di avere a disposizione un capitale specifico proporzionato ai mezzi utilizzati per il trasporto.

In fase di avvio dell’attività ciò viene garantito tramite specifiche polizze assicurative, mentre successivamente tramite dichiarazione di un revisore contabile.

Il requisito di stabilimento

Il requisito di stabilimento si ottiene nel momento in cui si è in grado di dimostrare di possedere una sede amministrativa, uno o più autoveicoli e una sede operativa.

Per sede amministrativa si intende una sede effettiva e stabile in Italia, dotata di locali atti alla conservazione dei documenti amministrativi dell’impresa.

La sede operativa, anch’essa situata in Italia, è quella presso cui le imprese svolgono, in modo efficiente e continuativo, le attività manutentive concernenti i veicoli in disponibilità.

La sede operativa, infine, è considerata attendibile anche nel caso in cui venga indicata un’officina esterna, dove vengono svolti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su mezzi, opzione quasi sempre utilizzata da imprese individuali e piccole aziende.

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La disponibilità dei veicoli

La disponibilità di uno o più veicoli, infine, rappresenta un ulteriore requisito, determinante nel rilascio della licenza stessa.

I mezzi a disposizione devono dimostrare di essere in regola sotto tutti i punti di vista, sia a livello di immatricolazione sia di accesso allo specifico mercato di riferimento.

Per poter assolvere a questi requisiti è necessaria una certa disponibilità economica dell’azienda e spesso proprio questa costituisce il principale problema.

Le forme di approvvigionamento finanziario possono essere di diverso tipo. Le più frequenti sono:

  • apporto di capitale da parte del socio o dei soci;
  • prestiti finanziari da istituti di credito o società private;
  • contratti di leasing operativi;
  • contratti di noleggio a breve, medio e lungo termine.

Ogni forma di finanziamento genera flussi finanziari ed economici che condizionano il bilancio aziendale e quindi vanno analizzati e valutati in previsione di un buon andamento dell’impresa stessa.

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